Il dubbio che a tutti è venuto in fase di pubblicazione di un ritratto fotografico (o di una foto che ritrae una qualsiasi persona perfettamente riconoscibile) su internet o a un concorso, è probabilmente stato: "E se questo si riconosce e mi denuncia o mi chiede i crediti?".
Il problema si risolve chiedendo una liberatoria alla persona a soggetto della foto, che peraltro è a volte richiesta dal sito internet o organizzatore di concorso nel caso si presenti un ritratto. Una liberatoria è un accordo, un vero e proprio contratto fra il fotografo e il/la modello/la. Con la liberatoria il soggetto del ritratto permette o meno al fotografo l'utilizzo della sua immagine su carta e/o online.
In Italia gli articoli di legge che riguardano le liberatorie sono i seguenti:
Estratti da L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).Art. 96: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.
Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98: Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis).
Dal Codice Civile.Art. 10: Quando l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti coniugi, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
In parole povere per pubblicare l'immagine di una persona è necessaria la sua liberatoria, a meno che a soggetto della foto non sia la persona in tutto o in parte ritratta, ma l'ambiente o l'evento cui si è assistito.